Con la conversione in legge del decreto Salva Casa, sono stati introdotti diversi cambiamenti rispetto alla prima versione, tra questi la possibilità di sanare non solamente le piccole difformità, ma anche quelle di grande cubatura. Ecco una guida a tutte le novità introdotte dal provvedimento, dalla regolarizzazione delle opere in variante, alle nuove tolleranze costruttive, ai casi in cui si possono applicare. Nato per eliminare tutti quei lacci e lacciuoli burocratici, che impedivano anche a causa di piccole difformità edilizie la vendita di un immobile, il decreto Salva Casa, nel corso dell’iter-parlamentare, si è arricchito di diverse novità rispetto alla prima versione, fornendo ulteriori agevolazioni a chi volesse sanare la propria abitazione, ampliando così il range di cittadini in grado di regolare lo stato di fatto degli immobili stessi. Le modifiche apportate sono relative a edilizia libera, stato legittimo degli immobili, mutamento della destinazione d’uso, accertamento di conformità, parametrizzazione delle tolleranze costruttive, regolarizzazione delle varianti in difformità dal titolo rilasciato prima della c.d. legge Bucalossi del 1977, sanzioni per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, recupero sottotetti, agibilità e abitabilità. Tra le novità più consistenti, quelle relative ai miniappartamenti, per i quali si riducono altezze e superficie legate ai criteri di abitabilità, quelle sulle variazioni essenziali, come gli aumenti di cubatura, che potranno essere sanati dimostrando il rispetto delle norme edilizie in fase di realizzazione e delle norme urbanistiche presenti, e quelle riguardanti le cosiddette tolleranze esecutive. Queste ultime si riferiscono agli interventi realizzati prima del 29 maggio e sono inserite tra le opere sanabili per alcune difformità, quali il minore dimensionamento dell’edificio, la diversa ubicazione delle aperture interne, nonché la difforme esecuzione di opere di manutenzione ordinaria.
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