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Tribunale di Pistoia. Estratto domanda di mediazione e di citazione #finsubito finanziamenti e gestione bed & breakfast


Organismo di Conciliazione Forense di Pistoia
Estratto domanda di avvio di mediazione obbligatoria e pedissequo estratto atto di citazione

Parte attivante: NANNI MIRELLA, residente in Pescia, V. delle Molina 7 A, NNNMLL58R59G491D, e BIAGINI UMBERTO, residente in Capannori, V. del Colle 8/U, BGNMRT62D28G713L, assistiti dall’Avv. Guidi Riccardo, con studio in Pescia, P.zza Gramsci 1, tel. 0572 477408, presso cui si elegge domicilio speciale pec riccardo.guidi@pec.avvocatipistoia.it

Parte attivata:
– Socini Aurelia (SCNRLA45M58A851F), residente a Bibbiena, V. Roma 2, erede di Tognetti  Delfina;
– Ferruzzi Roberto (FRRRRT68D23A851P), residente in Poppi, V.  Macconi 6, erede di Socini Rosetta, erede  di Tognetti Delfina;
– Socini Enzo, fu Adriano,  erede  di Tognetti Delfina;
– Benedetti Sabatino, fu Teodoro, erede  di Benedetti Teodoro;
– Benedetti Arturo, fu Teodoro, erede di Benedetti Teodoro.

Oggetto: domanda di usucapione ex art. 1158 c.c.

Descrizione: Nanni Mirella e Biagini Umberto hanno posseduto, anche attraverso i loro danti causa in modo indisturbato e continuativo per oltre 40 anni, i seguenti beni immobili:

  1. magazzino al piano seminterrato posto in loc. Stiappa, Via Belgio, con ingresso dal mappale 819, rappresentato al C. F. Comune di Pescia nel foglio di mappa 15, particella 423 sub. 7;
  2. appartamento di civile abitazione (ex rurale) posto in loc. Stiappa, V. Belgio 6, rappresentato al C. F. Comune di Pescia nel foglio di mappa 15, particella 423 sub. 8;
  3. appartamento di civile abitazione (ex rurale) posto in loc. Stiappa, V. Belgio 8, rappresentato al C. F. Comune di Pescia nel foglio di mappa 15, particella 423 sub. 9.

I comparenti hanno altresì posseduto, anche attraverso i loro danti causa in modo indisturbato e continuativo per oltre 40 anni, i seguenti beni immobili, posti in Pescia, Loc. Stiappa, V. Val di Torbola:

Consulenza fiscale

Consulenza del lavoro

  1. locale ad uso deposito posto ai piani terra e primo, rappresentato al C. F. Comune di Pescia nel foglio di mappa 15, particella 819 sub. 1;
  2. lastrico solare ad uso di terrazza al piano secondo, rappresentato al C. F. Comune di Pescia nel foglio di mappa 15, particella 819 sub. 2;
  3. lastrico solare ad uso terrazza al piano terzo, rappresentato al C. F. Comune di Pescia nel foglio di mappa 15, particella 819 sub. 3.

I beni 1, 2, 3 sono stati posseduti dal 1979 in modo pieno ed esclusivo dai danti causa nonché genitori di Nanni Mirella e suoceri di Biagini Umberto, Nanni Federico e Neri Oretta. Emerge la mancanza di continuità delle trascrizioni a favore dei medesimi, in quanto su tali particelle insistono i diritti di proprietà di:

– Arturo Benedetti, fu Teodoro, deceduto il 5.2.1930 negli Stati Uniti, per i diritti di proprietà di 1/3;
– Sabatino Benedetti, fu Teodoro, deceduto in Texas il 28.9.1940, per i diritti di proprietà di 1/3.

Di costoro non è stato possibile accertare l’esistenza in vita di eventuali eredi, per cui si rende necessaria, previa autorizzazione e fissazione del I incontro, notificazione per pubblici proclami per accertarsi l’intervenuta usucapione in favore dei comparenti dei beni 1, 2, 3 suddetti.

Allo stesso modo, i beni 4, 5, 6 suddetti sono stati posseduti in modo pieno ed esclusivo dai comparenti e da Nanni Federico e Neri Oretta dal 1979.

Anche in questo caso, nonostante le suddette particelle risultino ad oggi intestate ai comparenti per ½ ciascuno, manca la continuità delle trascrizioni a favore dei medesimi, insistendo su esse i diritti di proprietà di:

– Tognetti Delfina, fu Aurelio, deceduta, per i diritti di proprietà di 1/3; i suoi eredi legittimi sono:
– Socini Aurelia, residente in Bibbiena, V. Roma 2;
– Socini Rosetta, deceduta;
– Socini Enzo, deceduto in Brasile;

Erede di Socini Rosetta è il figlio Ferruzzi Roberto, residente in Poppi, V.  Macconi 6; del fu Socini Enzo non è stato possibile accertare l’esistenza in vita di eventuali eredi, per cui si rende necessaria, previa autorizzazione e fissazione del I incontro, notificazione per pubblici proclami per accertarsi l’intervenuta usucapione, in favore dei comparenti dei beni 4, 5, 6 suddetti.

Valore controversia: Euro 23.370,17

Conto e carta difficile da pignorare

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Scelta Mediatore: no;

Si chiede la gestione dell’incontro in modalità telematica: sì

Documentazione allegata in atti.

Si dichiara di essere a conoscenza che l’art. 4 comma 1 D. lgs 28/2010 dispone che “la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia” e di avere scelto il presente Organismo avendo preso atto di tale disposizione; di non avere avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione; di essere consapevole delle possibili difficoltà organizzative del servizio relativamente alla fissazione del primo incontro di mediazione che, pertanto, potrebbe essere fissato in data diversa da quella prevista dall’art. 8 comma 1 del D. lgs n. 28/2010; di essere a conoscenza che l’Organismo non si assume la responsabilità della tempestiva comunicazione della domanda di mediazione ai fini dell’interruzione della prescrizione e della decadenza e che, nei casi di urgenza, l’interessato può provvedere autonomamente alla notifica della domanda di mediazione previo suo rituale deposito in segreteria.

Corrisposti Euro 190.32 Iva inclusa spese di avvio del procedimento.

20 agosto 2024

Mirella Nanni (rappresentata dall’Avv. Riccardo Guidi per procura speciale)
Umberto Biagini (rappresentato dall’Avv. Riccardo Guidi per procura speciale)

*

Tribunale di Pistoia – estratto atto di citazione

Per MIRELLA NANNI (NNNMLL58R59G491D), residente a Pescia, V. delle Molina 7/A, e BIAGINI UMBERTO (BGNMRT62D28G713L), residente a Capannori, loc. San Gennaro, V. del Colle 8/U, rappresentati e difesi dall’Avv. Riccardo Guidi del foro di Pistoia (GDURCR64E11E715H, pec: riccardo.guidi@pec.avvocatipistoia.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescia, P.zza Gramsci 1, come da delega in atti;                                                                                              -attori-

contro

– Aurelia Socini (SCNRLA45M58A851F), residente in Bibbiena, V. Roma 2, erede di Delfina Tognetti;
– Roberto Ferruzzi (FRRRRT68D23A851P), residente in Poppi, V. Macconi 6, erede di Rosetta Socini, a sua volta erede di Delfina Tognetti;
– Enzo Socini, erede di Delfina Tognetti;
– Sabatino Benedetti, erede di Benedetti Teodoro;
– Arturo Benedetti, erede di Benedetti Teodoro;                          – convenuti –

Premesso che

Mirella Nanni e Biagini Umberto hanno posseduto anche attraverso i loro danti causa, in modo indisturbato e continuativo da oltre 40 anni i seguenti  immobili:

  1. magazzino al piano seminterrato posto in Pescia, loc. Stiappa, Via Belgio, con ingresso dal mappale 819, rappresentato al C. F. Comune di Pescia nel foglio di mappa 15, particella 423 sub. 7;
  2. appartamento di civile abitazione (ex rurale) posto in Pescia, loc. Stiappa, V. Belgio 6, rappresentato al C. F. Comune di Pescia nel foglio di mappa 15, particella 423 sub. 8;
  3. appartamento di civile abitazione (ex rurale) posto in Pescia, loc. Stiappa, V. Belgio 8, rappresentato al C. F. Comune di Pescia nel foglio di mappa 15, particella 423 sub. 9;
  4. locale ad uso deposito posto ai piani terra e primo, rappresentato al C. F. Comune di Pescia nel foglio di mappa 15, particella 819 sub. 1;
  5. lastrico solare ad uso di terrazza al piano secondo, unito di fatto all’unità immobiliare adiacente, indicata al precedente n. 2 di questo elenco e rappresentato al C. F. Comune di Pescia nel foglio di mappa 15, particella 819 sub. 2;
  6. lastrico solare ad uso terrazza al piano terzo, unito di fatto all’unità immobiliare adiacente, indicata al precedente n. 3 di questo elenco e rappresentato al C. F. Comune di Pescia nel foglio di mappa 15, particella 819 sub. 3.

Si precisa:

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  1. Particelle 423 sub. 7, 8 e 9, foglio di mappa 15: con testamento pubblico reg. il 20.11.1979 Armida Benedetti lasciava a titolo di legato al figlio Federico Nanni, padre di Nanni Mirella e Nanni Antonella, la propria quota di proprietà di 1/3 sugli immobili indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell’elenco suddetto (cfr. doc. 1 – testamento pubblico Armida Benedetti; dalle particelle 423 sub 2 e 423 sub 1 sono derivate quelle indicate nell’elenco precedente ai numeri 1, 2 e 3).

L’11.06.2011 si apriva la successione di Federico Nanni, registrata l’ 11.06.2012. La quota di proprietà di 1/3 sulle particelle in oggetto veniva ereditata da Nanni Mirella e Nanni Antonella e dalla loro madre Neri Oretta nella misura di 1/9 ciascuno.

Nella trascrizione di tale successione veniva erroneamente dichiarata la proprietà per l’intero delle tre particelle da parte del de cuius e non della sola quota (corretta) di 1/3.

Tale errore confluiva anche nella successione apertasi con la morte di Neri Oretta in data 14.01.2013: la defunta veniva ivi dichiarata proprietaria delle 3 particelle nella misura di 1/3. Pertanto, Mirella ed Antonella Nanni risultavano formalmente intestatarie della piena proprietà delle tre particelle oggetto della presente domanda, mentre il titolo legittimo di proprietà sussisteva solo nella misura di 1/3 (1/6 ciascuna).

In data 22.11.2023 è deceduta Antonella Nanni a cui è succeduto Biagini Umberto, coniuge ed erede legittimo di quest’ultima (cfr.  dichiarazione di successione – cfr. doc. 1 bis).  Le rimanenti quote di 2/3 spettano, invece, agli eredi di Arturo Benedetti e Sabatino Benedetti (cfr. doc. 2 – relazione tecnica Geom. Betti). Almeno sin dal 1979 le tre particelle suddette sono state possedute in modo indisturbato, pieno ed esclusivo da Federico Nanni e dalla sua famiglia.  Al 1979 Arturo e Sabatino Benedetti si erano disinteressati delle proprietà in Stiappa già da molto tempo, essendo emigrati in America nel primo ‘900.  La famiglia di Nanni Federico si è sempre occupata in via esclusiva della gestione dell’immobile, godendone in modo pieno ed esclusivo (cfr. doc. 3 – documenti per l’esecuzione di lavori edili). B. Particelle 819, sub. 1, 2 e 3, foglio di mappa 15 Con atto N. Bellandi del 12.01.1979, Lina Tognetti trasferiva a Federico Nanni la quota di proprietà di ½ delle particelle 819, sub. 1, 2 e 3. Con atto N. Pancrazi del 28.03.2023, Patrizia e Delia Tognetti trasferivano a Mirella e Antonella Nanni la restante quota di proprietà di ½ sulle 3 particelle in questione. Ad oggi Nanni Mirella e Biagini Umberto sono formalmente intestatari per l’intero delle particelle 819, sub. 1, 2 e 3. Tuttavia, sia il dante causa del Sig. Nanni, sia i danti causa degli odierni comparenti non erano titolari della quota di ½, ma soltanto di 1/3. La rimanente quota di 1/3 spetta agli eredi di Delfina Tognetti.

Di Arturo Benedetti e Sabatino Benedetti non è stato possibile individuare eredi ancora in vita e, stante l’assoluta difficoltà nel reperire notizie su costoro, si è effettuata notificazione per pubblici proclami.

Di Delfina Tognetti sono stati individuati gli eredi convenuti di cui in epigrafe; di Enzo Socini, deceduto in Brasile, non è stato possibile individuare eredi ancora in vita e, stante l’assoluta difficoltà nel reperire notizie su costoro, si è effettuata notificazione per pubblici proclami.

Si citano:

  1. Aurelia Socini, residente in Bibbiena (AR), Via Roma 2, erede di Miranda Delfina Tognetti;
  2. Roberto Ferruzzi, residente in Poppi (AR), Via Aldo Marconi 6, erede di Rosetta Socini, erede di Miranda Delfina Tognetti;
  3. Enzo Socini, fu Adriano, erede di Miranda Delfina Tognetti;
  4. Sabatino Benedetti, fu Teodoro, erede di Benedetti Teodoro;
  5. Arturo Benedetti, fu Teodoro, erede di Benedetti Teodoro;

a comparire dinanzi al Tribunale di Pistoia per l’udienza del 14 Marzo 2025 ore di rito, con invito ai medesimi a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell’udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, comunque, non costituendosi e non comparendo all’udienza suddetta si procederà comunque in loro legittima contumacia e la sentenza sarà emessa in legittimo contraddittorio, per ivi sentire accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia il Tribunale di Pistoia, in accoglimento della domanda proposta dai comparenti, dichiararli comproprietari in comunione fra loro, per effetto di intervenuta usucapione ex art. 1158 cod. civ. dei beni descritti in premessa, con conseguente ordine alla Conservatoria dei RR. II. di Pistoia di provvedere alla trascrizione dell’emananda sentenza con esonero da qualsiasi responsabilità. Il valore del presente giudizio, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c., è di Euro 23.370,17. Avvisi alla pec riccardo.guidi@pec.avvocatipistoia.it.

Produzioni come da contesto.

Pescia, lì 4 Agosto 2024                                                  Avv. Riccardo Guidi



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