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Nell’anno 2000, il legislatore regionale stanziava un imponente contributo di 10 miliardi delle vecchie lire, per l’utilizzazione in misure di politica attiva di soggetti a rischio (ex carcerati, soggetti dimessi da comunità o centri di cura ecc.) al fine di consentirne il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale.
Il sig. G.T., a causa delle gravi condizioni di disagio economico sociale che, all’epoca, lo riguardavano, veniva inserito, sin dal 2001, nel Bacino “Emergenza Palermo ex PIP”.
In ragione di ciò, il sig. G.T. svolgeva con regolarità le mansioni allo stesso assegnate che gli garantivano la corresponsione di un assegno di sostegno al reddito pari ad € 832,00 al mese.
Tuttavia, nel maggio 2014, l’Assessorato regionale delle politiche sociali e del Lavoro comunicava al sig. G.T. l’esclusione dal Bacino Emergenza Palermo, per mancanza dei requisiti di moralità e buona condotta richiesti per lo svolgimento di attività di interesse pubblico.
In particolare, secondo l’Assessorato regionale, la pronuncia penale resa a carico del sig. G.T. per fatti commessi al maggio 2005 risultava incompatibile con l’iscrizione nel detto Bacino, a seguito dell’approvazione della Legge regionale 9/2013 secondo cui “l’assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 (i soggetti di cui al bacino “Emergenza Palermo”) si rendano responsabili di azioni contrarie all’ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone”.
Il sig. G.T., sin da subito, però, chiedeva di essere riammesso sostenendo che a rigor di legge, i precedenti penali preclusivi all’iscrizione nel Bacino non potevano che essere quelli successivi all’approvazione della richiamata legge. L’Assessorato regionale, però, denegava la suddetta richiesta.
Successivamente, con nuovo intervento normativo (art. 23 della l.r. 8/2017) l’ARS chiariva che l’esclusione dal Bacino Emergenza Palermo doveva, appunto, avere riguardo dei soli fatti aventi rilievo penale commessi “successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2013”.
Conseguentemente, nel luglio 2017, l’Amministrazione regionale disponeva il reinserimento del sig. G.T. nel citato Bacino Emergenza Palermo, senza nulla disporre sui tre anni di esclusione.
Ed allora, nel 2022, le sigg. G.S. e M.T., eredi del sig. G.T. – nel frattempo deceduto nel 2019 – con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, presentavano ricorso davanti al Tribunale di Palermo, sez. lavoro, evidenziando che l’esclusione per oltre tre anni (maggio 2014 – settembre 2017) del sig. G.T. dal Bacino era da considerarsi illegittima, così chiedendo il relativo risarcimento dei danni per la mancata erogazione in favore del sig. G.T. dell’assegno di sostegno al reddito.
In particolare, gli Avvocati Rubino e Gatto, evidenziavano che la legge del 2017 – che specificava l’efficacia temporale delle clausole di esclusione dal Bacino – non aveva affatto modificato il senso della precedente disposizione legislativa, la l.r. 9/2013, che, comunque, non poteva che disporre l’esclusione per fatti successivi alla sua entrata in vigore.
Costituitosi in giudizio, l’Assessorato della Funzione Pubblica sosteneva la legittimità dell’esclusione del sig. G.T. – dal 2014 al 2017 – affermando che prima dell’intervento legislativo del 2017 aveva novellato la materia, modificando il precedente quadro normativo.
Il Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Gatto, con sentenza pronunciata in esito all’udienza del 14.10.2024, ha accolto il ricorso delle sig.re G.S e M.T. – quali eredi del sig. G.T. – condannando l’Assessorato regionale a corrispondere l’importo (circa 35 mila euro) dell’assegno di sostegno al reddito che sarebbe spettato al sig. G.T. nel periodo di illegittima esclusione.
Con il medesimo provvedimento, il Tribunale di Palermo ha altresì condannato l’Assessorato delle Politiche Sociali e del Lavoro al pagamento delle spese di lite.
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